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REGIO DECRETO 24 giugno 1923, n. 1348

Contenente disposizioni circa il servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali dello Stato. (023U1348)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-7-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il Nostro decreto 18 gennaio 1923, n. 94;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le disposizioni del 1°, 2°, e 3° comma dell'art. 5 de regolamento sul servizio automobilisti o delle Amministrazioni dello Stato approvato con il Nostro decreto 13 luglio 1922, n. 1136, non sono applicabili ai servizi automobilistici per le Amministrazioni centrali, per i Presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, per l'avvocato generale erariale, e per il presidente della Corte suprema disciplinare per la magistratura.