stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 8 marzo 1923, n. 616

Che apporta modificazioni a quello 21 aprile 1919, n. 603, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia. (023U0616)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  21-4-1923 al: 15-2-1924
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, modificato con Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1479;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro per l'interno;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Al decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, modificato con R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1479, sono apportate le seguenti modificazioni:

I. Nel n. 4 dell'art. 2 dopo le parole: «delle ferrovie dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «dell'Amministrazione della Real Casa».

II. - Ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del 1° comma dell'art. 15 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, sono sostituiti i seguenti:

«1° otto rappresentanti dei datori di lavoro e otto rappresentanti degli assicurati obbligatori designati gli uni e gli altri dalle rispettive organizzazioni, con le norme che saranno stabilite dal regolamento;

2° quattro membri scelti fra persone particolarmente competenti nella materia delle assicurazioni sociali;

3° il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e il direttore generale della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni;

4° un funzionario per ciascuno dei Ministeri per il lavoro e la previdenza sociale e per le finanze.

III. Al primo comma dell'art. 18 è sostituito il seguente:

«Nel seno del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituito un Comitato esecutivo del quale fanno parte il presidente, i due vice presidenti, i due consiglieri di cui al n.4 dell'art 15, quattro consiglieri eletti dal Consiglio, due fra i rappresentanti dei datori di lavoro e due tra i rappresentanti degli assicurati. Il direttore della Cassa nazionale interviene alle sedute del Comitato esecutivo con voto consultivo».