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REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1923, n. 323

Che reca nuove norme per la matricolazione della gente di mare. (023U0323)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-3-1923 al: 19-5-1925
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Codice della Marina Mercantile ed il relativo Regolamento approvato col R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro della Marina, sentito il Commissario pei servizi della Marina Mercantile, di concerto col ministro della Giustizia e Affari del Culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È sospesa, per anni due, dal giorno in cui andrà in vigore il presente decreto, la inscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi degli art. 19, 20, 21, 23 e 24 del vigente codice per la marina mercantile, dei cittadini del Regno, che desiderando far parte del personale navigante di bassa forza non dimostrino alla competente Autorità Marittima di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1°) Di provenire dal servizio militare nella R. Marina e da categorie per le quali a norma delle disposizioni in vigore, la navigazione od il tempo passato a terra, sotto le insegne, sono validi agli effetti del conseguimento di gradi ed autorizzazioni nella marina mercantile;

2°) Di essere studenti di discipline nautiche regolarmente inscritti presso Istituti Governativi o di esserne stati licenziati;

3°) Di avere compiuto il quattordicesimo e non oltrepassato il diciottesimo anno di età;

4°) Di avere prestato servizio militare in zona di operazione, durante la guerra;

5°) Di avere navigato, pur non appartenendo alla gente di mare, a bordo di navi mercantili durante la guerra, per servizio della nave.

In ogni caso la inscrizione in matricola sarà subordinata all'esito di una visita sanitaria dalla quale il richiedente risulti idoneo ai servizi della navigazione ed alla non esistenza a suo carico di quelle condanne per le quali, a termini del codice per la marina mercantile, rimane esclusa la possibilità di conseguire gradi, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione.