stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 4 febbraio 1923, n. 253

Col quale si provvede alla soppressione della Commissione Reale pel credito comunale e provinciale e per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni. (023U0253)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 20-2-1923
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  La Commissione Reale per il credito comunale e  provinciale  e  per
l'assunzione diretta dei pubblici servizi  da  parte  dei  Comuni  e'
soppressa. 
 
  Le attribuzioni conferite alla detta  Commissione  dalle  leggi  17
maggio 1900, n. 173, e 29  marzo  1903,  n.  103,  e  da  ogni  altra
disposizione di legge o di regolamento  sono  demandate  alle  Giunte
provinciali amministrative. 
 
  Rimane  riservata   ai   Ministri   dell'interno   e   del   tesoro
l'approvazione delle transazioni coi creditori, prescritta  dall'art.
3 (ultimo comma) della legge 17 maggio 1900, n. 173. 
 
  Il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa di cui  al
terzo comma dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1903,  n.  103,  e'
definitivo. Agli effetti  dell'articolo  29  della  legge  stessa  si
applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale. 
 
  Le attribuzioni date al Ministero dell'interno dagli articoli 4, 5,
7, 12, 15, 28, 29 della legge 24  marzo  1921,  n.  375,  per  l'Ente
autonomo «Volturno» in Napoli,  e  dai  corrispondenti  articoli  del
regolamento approvato con Regio decreto 6 settembre  1921,  n.  1354,
sono devolute al prefetto di Napoli. Per l'esame e giudizio dei conti
consuntivi  si  applicheranno  le  norme  della  legge   comunale   e
provinciale.