stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 4 febbraio 1923, n. 253

Col quale si provvede alla soppressione della Commissione Reale pel credito comunale e provinciale e per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni. (023U0253)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  20-2-1923 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La Commissione Reale per il credito comunale e provinciale e per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni è soppressa.

Le attribuzioni conferite alla detta Commissione dalle leggi 17 maggio 1900, n. 173, e 29 marzo 1903, n. 103, e da ogni altra disposizione di legge o di regolamento sono demandate alle Giunte provinciali amministrative.

Rimane riservata ai Ministri dell'interno e del tesoro l'approvazione delle transazioni coi creditori, prescritta dall'art. 3 (ultimo comma) della legge 17 maggio 1900, n. 173.

Il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa di cui al terzo comma dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1903, n. 103, è definitivo. Agli effetti dell'articolo 29 della legge stessa si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale.

Le attribuzioni date al Ministero dell'interno dagli articoli 4, 5, 7, 12, 15, 28, 29 della legge 24 marzo 1921, n. 375, per l'Ente autonomo «Volturno» in Napoli, e dai corrispondenti articoli del regolamento approvato con Regio decreto 6 settembre 1921, n. 1354, sono devolute al prefetto di Napoli. Per l'esame e giudizio dei conti consuntivi si applicheranno le norme della legge comunale e provinciale.