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REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1922, n. 1836

Che reca norme per la cessazione dell'assistenza a favore dei profughi di guerra. (022U1836)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-2-1923 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 9 giugno 1921, n. 825;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le terre liberate, di concerto coi Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e giustizia, degli affari esteri, del lavoro e dell'industria; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Ogni assistenza, anche sotto forma di ricovero, a favore dei profughi di guerra, cesserà col 28 febbraio 1923 e le relative disposizioni del D. L. del 13 settembre 1918, n. 1375, cesseranno col detto giorno di avere effetto.