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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 9

Con cui si estendono alle nuove Provincie la legge ed il regolamento comunale e provinciale. (023U0009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-1-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1




Nei territori annessi in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati, con le modificazioni e con le norme di carattere transitorio contenute nei seguenti articoli:

a) il testo unico della legge comunale e provinciale civile, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148; i decreti Luogotenenziali 4 gennaio 1917, n. 129, 13 febbraio 1919, n. 156 (art. 2), e 23 marzo 1919, n. 504; i Regi decreti 18 settembre 1919, n. 1825, e 20 ottobre 1921, n. 1576 (art. 2); i Regi decreti-legge 8 settembre 1922, n. 1285 e 21 dicembre 1922, n. 1654;

b) il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, modificato con Regi decreti 18 aprile 1920, n. 585, e 7 aprile 1921, n. 559.