stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 9 ottobre 1922, n. 1366

Concernente la semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (022U1366)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
Testo in vigore dal: 28-11-1922
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 1 e 12 della legge 13 agosto 1921, n. 1080; 
 
  Viste le proposte del  Comitato  ed  il  parere  della  Commissione
parlamentare menzionati nell'art. 2 della legge; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del  Nostro  guardasigilli  ministro  segretario  di
Stato per la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Le domande e le difese devono essere proposte per iscritto  davanti
il pretore, ai sensi del 2° comma dell'art. 416 del C. P.  C.  quando
la parte e' assistita da un avvocato o procuratore o patrocinatore.