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REGIO DECRETO 9 ottobre 1922, n. 1366

Concernente la semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (022U1366)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  28-11-1922

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Viste le proposte del Comitato ed il parere della Commissione parlamentare menzionati nell'art. 2 della legge;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le domande e le difese devono essere proposte per iscritto davanti il pretore, ai sensi del 2° comma dell'art. 416 del C. P. C. quando la parte è assistita da un avvocato o procuratore o patrocinatore.