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REGIO DECRETO 15 settembre 1922, n. 1294

Che stabilisce le indennità di trasferta a piccole distanze per i magistrati e ì funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (022U1294)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/10/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-10-1922 al: 5-6-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1




Ai magistrati ed ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che compiono atti del proprio ufficio a distanza non inferiore a tre chilometri dalla sede dell'ufficio nell'ambito della periferia del capoluogo del Comune di loro residenza o fuori della periferia stessa, purché a distanza non maggiore di cinque chilometri da questa, verrà corrisposta una indennità pari ai due quinti della diaria normale stabilita dall'articolo primo del R. decreto 20 febbraio 1921, n. 221, con esclusione degli aumenti di cui all'art. 4 dello stesso R. decreto, nonché della indennità chilometrica o di qualsiasi altro compenso, o pari a due terzi se gli atti sono compiuti di notte, tra le ore ventiquattro e le cinque.

Per le trasferte eseguite a distanza superiore a cinque chilometri dalla periferia del capoluogo, la indennità chilometrica si liquida in base alla distanza calcolata dalla detta periferia; e quando il ritorno abbia luogo nella stessa giornata, si applica per la diaria la riduzione di due terzi, di cui alla prima parte dell'articolo 5 del decreto-legge Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.