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REGIO DECRETO 28 maggio 1922, n. 860

Che detta nuove norme per la concessione del permesso di ancoraggio alle navi da guerra estere nei porti e nei mari del Regno e delle Colonie. (022U0860)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/08/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-8-1922 al: 5-6-1934
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Visto il R. decreto n. 243, in data 24 maggio 1906, concernente la concessione dell'ancoraggio in tutto il litorale italiano ai bastimenti da guerra appartenenti a nazioni amiche;
Considerato che le disposizioni del precitato decreto non rispondono più alle odierne esigenze tecnico-marinaresche, e debbono inoltre esser coordinate con le disposizioni similari che vigono ora in altri Stati marittimi;
Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole;

Sulla

proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con i ministri della guerra, degli affari esteri e delle colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il presente decreto riguarda solo il tempo di pace e l'approdo, durante esso, delle navi di Stati non belligeranti, negli ancoraggi nazionali e delle colonie; tutte le altre disposizioni contrarie al presente decreto sono abrogate e sostituite dalle seguenti.