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REGIO DECRETO 29 dicembre 1921, n. 2158

Che autorizza il comune di Muggia a riscuotere alcuni tributi locali. (021U2158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-6-1922 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il regolamento comunale valevole per le provincie dell'Istria;
Vista la legge 19 dicembre 1874, B. L. P. n. 3, ex 1875;
Udito il Consiglio dei ministri;

Su

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il comune di Muggia è autorizzato a riscuotere i seguenti tributi:

1° diritti di segreteria nella misura di L. 2 per foglio per scritture estratte dall'archivio comunale e di cent. 50 per il rilascio di qualsiasi certificato, eccettuati quelli per i poveri.

Tali diritti non sono applicabili nei confronti delle autorità e degli uffici statali;

2° una tassa sul bestiame nella misura annua di lire 100 per ogni cavallo di lusso:

lire 50 per ogni cavallo da tiro;

lire 20 per ogni bue adibito ad usi agricoli industriali;

lire 20 per ogni mulo;

lire 10 per ogni asino;

3° una tassa nella misura annua di:

lire 100 per ogni vettura di lusso a due cavalli;

lire 50 per ogni vettura di lusso ad un cavallo;

lire 30 per ogni vettura da nolo;

4° una tassa sui domestici nella misura annua di L. 30 per uomini e di L. 20 per donne;

5° una tassa nella misura annua di:

L. 50 per ogni biliardo privato;

L. 100 per ogni biliardo pubblico;

L. 20 per ogni pianoforte;

6° una tassa di L. 5 per ettolitro sulla fabbricazione di acque gazzose;

7° una tassa sui cani nella misura annua di L. 50 per cani di lusso e caccia e L. 5 per cani da guardia;

8º le tasse edilizie nella misura indicata nella tariffa annessa al presente decreto che sarà vistata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.