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REGIO DECRETO 28 ottobre 1921, n. 2156

Che reca modificazioni al regolamento di contabilità della Azienda del Demanio Forestale di Stato. (021U2156)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-6-1922
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il decreto-legge del 2 ottobre 1919, n. 1794; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, di concerto con quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli articoli 16, 17 e 20 del  regolamento  di  contabilita'  della
Azienda del demanio forestale di Stato, approvato con  R.  decreto  9
marzo 1911, n. 668, sono sostituiti i seguenti: 
 
  «Art.  16.  -  Per  la  stipulazione,  per  l'approvazione  e   per
l'esecuzione dei contratti, nell'interesse del Demanio  forestale  di
Stato, sono da osservarsi  le  norme  stabilite  dalla  legge  e  dal
regolamento per  la  contabilita'  generale  dello  Stato,  salvo  le
eccezioni seguenti: 
 
      a) l'esame dei contratti  di  importo  non  eccedente  le  lire
trecentomila,  delle  proposte  di  rescissione  di  contratti   gia'
stipulati entro i detti limiti e delle proposte  di  inapplicabilita'
parziale o totale  di  clausole  penali,  e'  deferito  al  Consiglio
superiore delle foreste, e per esso al suo Comitato tecnico, a  norma
dell'articolo 10 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 188, invece che
al Consiglio di Stato; 
 
      b) la vendita  a  trattativa  privata  di  piante  in  piedi  o
abbattute o di prodotti allestiti, nei casi previsti dal terzo  comma
dell'articolo 20 e dall'articolo 21 della legge  2  giugno  1910,  n.
277, puo' effettuarsi fino all'importo di L. 50 mila, e per  maggiori
somme, quando concorra il parere favorevole del  Consiglio  Superiore
delle foreste, e salvo le disposizioni degli articoli 17 e 20». 
 
  «Art. 17. - La vendita dei prodotti di  rapido  deterioramento,  la
cui utilizzazione non puo' protrarsi senza danno  dell'azienda,  puo'
essere  effettuata  anche  a  trattativa   privata,   previo   parere
favorevole del Consiglio d'amministrazione. 
 
  Nei casi di urgenza, e quando l'importo presuntivo  non  superi  le
lire  diecimila,  la  vendita  potra'  effettuarsi  su  decreto   del
direttore generale delle foreste. 
 
  E' in facolta' del ministro, su proposta del direttore generale, di
rendere esecutivi immediatamente i contratti stipulati  a  norma  del
presente articolo, e prima ancora della registrazione del decreto  di
approvazione quando il ritardo possa causare danno all'Azienda». 
 
  «Art. 20. - I preventivi dei lavori da  eseguirsi  in  economia,  a
norma dell'articolo 20 della legge 2 giugno  1910,  n.  277,  saranno
approvati dal Consiglio di amministrazione, e nei casi  previsti  dal
secondo comma dell'articolo suddetto, anche dal  Consiglio  superiore
delle foreste. 
 
  I lavori, le provviste e le gestioni  da  effettuarsi  in  economia
riguardano particolarmente: 
 
      a)  l'impianto,  l'ampliamento  e  la  coltivazione  dei  vivai
forestali; 
 
      b) le operazioni di coltura  e  governo  delle  foreste  e  dei
terreni dell'Azienda; 
 
      c) il taglio  delle  piante  e  l'allestimento  mercantile  dei
prodotti delle foreste stesse; 
 
      d) l'impianto, il mantenimento e la gestione  di  segherie,  di
altri opifici, di teleferiche, di ferrovie ridotte e di  altri  mezzi
di trasporto dei prodotti boschivi, nonche' le relative forniture  di
materiali; 
 
      e) le opere  di  rinsaldamento  e  di  sistemazione  dei  corsi
d'acqua che interessano le foreste dell'Azienda; 
 
      f) qualunque altro lavoro  e  provvista  che,  a  giudizio  del
Consiglio di  amministrazione,  occorra,  per  speciali  circostanze,
effettuare in economia. 
 
  Possono essere inoltre fatte  ad  economia,  previa  autorizzazione
della Direzione generale delle foreste: 
 
      a) le spese per la raccolta e  la  preparazione  dei  semi,  le
forniture dei semi medesimi e delle  piantine,  sia  per  le  culture
nelle foreste demaniali, sia per la distribuzione agli Enti morali ed
ai privati; 
 
      b) le spese per  acquisto  di  mobili,  strumenti  ed  attrezzi
diversi e per riparazione e manutenzione degli stessi fino alla somma
di lire 15.000; 
 
      c) le spese di cancelleria e di  stampati  per  la  Azienda  in
quanto non siano assunte dall'Economato generale,  di  illuminazione,
riscaldamento degli Uffici esecutivi e degli  alloggi  del  personale
addetto all'Amministrazione e custodia delle foreste demaniali,  fino
alla somma di L. 15.000; 
 
      d) le associazioni ai giornali tecnici e  ad  altre  opere  che
interessano il servizio forestale.