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REGIO DECRETO 28 ottobre 1921, n. 2156

Che reca modificazioni al regolamento di contabilità della Azienda del Demanio Forestale di Stato. (021U2156)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-6-1922 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli articoli 16, 17 e 20 del regolamento di contabilità della Azienda del demanio forestale di Stato, approvato con R. decreto 9 marzo 1911, n. 668, sono sostituiti i seguenti:

«Art. 16. - Per la stipulazione, per l'approvazione e per l'esecuzione dei contratti, nell'interesse del Demanio forestale di Stato, sono da osservarsi le norme stabilite dalla legge e dal regolamento per la contabilità generale dello Stato, salvo le eccezioni seguenti:

a) l'esame dei contratti di importo non eccedente le lire trecentomila, delle proposte di rescissione di contratti già stipulati entro i detti limiti e delle proposte di inapplicabilità parziale o totale di clausole penali, è deferito al Consiglio superiore delle foreste, e per esso al suo Comitato tecnico, a norma dell'articolo 10 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 188, invece che al Consiglio di Stato;

b) la vendita a trattativa privata di piante in piedi o abbattute o di prodotti allestiti, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 20 e dall'articolo 21 della legge 2 giugno 1910, n. 277, può effettuarsi fino all'importo di L. 50 mila, e per maggiori somme, quando concorra il parere favorevole del Consiglio Superiore delle foreste, e salvo le disposizioni degli articoli 17 e 20».

«Art. 17. - La vendita dei prodotti di rapido deterioramento, la cui utilizzazione non può protrarsi senza danno dell'azienda, può essere effettuata anche a trattativa privata, previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione.

Nei casi di urgenza, e quando l'importo presuntivo non superi le lire diecimila, la vendita potrà effettuarsi su decreto del direttore generale delle foreste.

È in facoltà del ministro, su proposta del direttore generale, di rendere esecutivi immediatamente i contratti stipulati a norma del presente articolo, e prima ancora della registrazione del decreto di approvazione quando il ritardo possa causare danno all'Azienda».

«Art. 20. - I preventivi dei lavori da eseguirsi in economia, a norma dell'articolo 20 della legge 2 giugno 1910, n. 277, saranno approvati dal Consiglio di amministrazione, e nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo suddetto, anche dal Consiglio superiore delle foreste.

I lavori, le provviste e le gestioni da effettuarsi in economia riguardano particolarmente:

a) l'impianto, l'ampliamento e la coltivazione dei vivai forestali;

b) le operazioni di coltura e governo delle foreste e dei terreni dell'Azienda;

c) il taglio delle piante e l'allestimento mercantile dei prodotti delle foreste stesse;

d) l'impianto, il mantenimento e la gestione di segherie, di altri opifici, di teleferiche, di ferrovie ridotte e di altri mezzi di trasporto dei prodotti boschivi, nonché le relative forniture di materiali;

e) le opere di rinsaldamento e di sistemazione dei corsi d'acqua che interessano le foreste dell'Azienda;

f) qualunque altro lavoro e provvista che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, occorra, per speciali circostanze, effettuare in economia.

Possono essere inoltre fatte ad economia, previa autorizzazione della Direzione generale delle foreste:

a) le spese per la raccolta e la preparazione dei semi, le forniture dei semi medesimi e delle piantine, sia per le culture nelle foreste demaniali, sia per la distribuzione agli Enti morali ed ai privati;

b) le spese per acquisto di mobili, strumenti ed attrezzi diversi e per riparazione e manutenzione degli stessi fino alla somma di lire 15.000;

c) le spese di cancelleria e di stampati per la Azienda in quanto non siano assunte dall'Economato generale, di illuminazione, riscaldamento degli Uffici esecutivi e degli alloggi del personale addetto all'Amministrazione e custodia delle foreste demaniali, fino alla somma di L. 15.000;

d) le associazioni ai giornali tecnici e ad altre opere che interessano il servizio forestale.