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REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1922, n. 1

Portante varianti ed aggiunte al R. decreto-legge 28 dicembre 1921, n. 1861 contenente disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme sul concordato preventivo. (022U0001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/1922
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 marzo 1926, n. 560 (in G.U. 15/04/1926, n. 88).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 4-1-1922
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D'ITALIA. 
 
  Visto il R. decreto 28 dicembre 1921, n. 1861; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro dell'industria e commercio, di concerto
con i ministri della giustizia e del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Qualora la Societa' che abbia ottenuto l'applicazione dell'articolo
1  del  decreto-legge  28  dicembre  1921,  numero  1861,  contenente
disposizioni modificative del Codice di commercio in  relazione  alle
norme  sul  concordato  preventivo,  eserciti  il  credito  e  riceva
depositi, la sostituzione  del  commissario  o  dei  commissari  agli
amministratori  della  Societa'  a  sensi  dell'art.  4   del   detto
decreto-legge,  e'  obbligatoria,  e  il  tribunale  vi   provvedera'
immediatamente e senza sentire la Commissione dei creditori.