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REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1922, n. 1

Portante varianti ed aggiunte al R. decreto-legge 28 dicembre 1921, n. 1861 contenente disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme sul concordato preventivo. (022U0001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/1922
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 marzo 1926, n. 560 (in G.U. 15/04/1926, n. 88).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-1-1922 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro dell'industria e commercio, di concerto con i ministri della giustizia e del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Qualora la Società che abbia ottenuto l'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1921, numero 1861, contenente disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme sul concordato preventivo, eserciti il credito e riceva depositi, la sostituzione del commissario o dei commissari agli amministratori della Società a sensi dell'art. 4 del detto decreto-legge, è obbligatoria, e il tribunale vi provvederà immediatamente e senza sentire la Commissione dei creditori.