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REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1921, n. 1861

Contenente disposizioni modificativo del Codice di commercio in relazione alle norme sul concordato preventivo. (021U1861)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 marzo 1926, n. 560 (in G.U. 15/04/1926, n. 88).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  29-12-1921 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Su proposta del ministro dell'industria e commercio, di concerto con i ministri della giustizia e del tesoro;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Limitatamente alle società cooperative esercenti il credito e alle società anonime o in accomandita per azioni, il capitale delle quali dagli ultimi bilanci approvati risulti non inferiore a 5 milioni, e in quanto le stesse possano giustificare con valide prove che la loro cessazione dei pagamenti è conseguenza di avvenimenti straordinari e impreveduti, o altrimenti scusabili, oppure concorrano ragioni evidenti di interesse della massa creditoria, è richiamato in vigore l'articolo 827 già abrogato del Codice di commercio, insieme con tutte le disposizioni a cui quell'articolo fa richiamo, del capo II, titolo VI, libro III del Codice di commercio, salvo le modificazioni portate dagli articoli seguenti.