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REGIO DECRETO 19 novembre 1921, n. 1686

Che modifica l'art. 8 del regolamento 31 ottobre 1873 n. 1688, sul sindacato e sorveglianza governativa sull'esercizio delle strade ferrate. (021U1686)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
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Testo in vigore dal:  21-12-1921 al: 29-11-1980
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Visti gli articoli 116 e 117 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con decreto Reale 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto l'art. 8 del regolamento approvato con Regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1688, circa il sindacato e la sorveglianza governativa sull'esercizio delle strade ferrate;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Sentita la Commissione parlamentare consultiva istituita dall'art. 2 della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col Comitato ministeriale costituito ai sensi della legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico.

L'approvazione degli orari per le corse giornaliere delle ferrovie concesse, delle tramvie extraurbane, e dei servizi automobilistici spetta al direttore del Circolo ferroviario d'ispezione nella cui giurisdizione è compresa la linea.

In caso di opposizione la decisione spetta al Ministero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a San Rossore, addì 19 novembre 1921

VITTORIO EMANUELE

Bonomi - Micheli.

Visto, il guardasigilli: Rodinò.