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REGIO DECRETO 23 ottobre 1921, n. 1555

Che modifica il comma 2 dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, sulle indennità di soggiorno e trasferimento. (021U1555)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-12-1921 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il decreto Reale 20 febbraio 1921, n. 221;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il comma 2° dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, è sostituito dal seguente:

«Le speciali norme delle singole Amministrazioni, da emanarsi di concerto col ministro del tesoro, determinano i casi in cui la indennità è dovuta per servizi resi nel luogo di residenza e nell'ambito di piccole distanze, e fissano altresì la quota della indennità di soggiorno e di quella chilometrica spettante».