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REGIO DECRETO 3 novembre 1921, n. 1547

Che approva una tabella di abitati da consolidare ed altra di abitati da trasferire a cure e spese dello Stato a termini della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Titolo IV). (021U1547)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-12-1921 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i decreti Luogotenenziali 30 giugno 1918, numero 1019, e 13 aprile 1919, n. 568;

Intesa la Commissione tecnica incaricata di far proposte a norme e agli effetti dei due citati decreti Luogotenenziali;

Su proposta del ministro segretario di Stato dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate, a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e degli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 563, le annesse tabelle A e B, viste, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, degli abitati da aggiungere a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Titolo IV), a quelli indicati nelle tabelle D ed E allegate alla legge stessa.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Micheli.

Visto, Il guardasigilli: RODINÒ.