stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1921, n. 1520

Che apporta modificazioni ad alcune disposizioni relative al giuoco del lotto, al conferimento dei banchi lotto e al trattamento dei gestori, ricevitori e reggenti di detti banchi. (021U1520)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/11/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  26-11-1921 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi sul lotto, approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 152;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'articolo 2 del Luogotenenziale decreto-legge 9 settembre 1917, n. 1603, è modificato nel secondo comma come segue:

I giuochi si ricevono su bollettari con bollette da centesimi trenta, cinquanta, lire una, due, tre, cinque, dieci e venticinque.