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LEGGE 13 agosto 1921, n. 1080

Che reca provvedimenti per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale. (021U1080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/09/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/1924)
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Testo in vigore dal:  6-9-1921 al: 14-12-1922
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Art. 1




Il Governo del Re provvederà a semplificare e a riordinare l'Amministrazione civile dello Stato.

A tale effetto esso è autorizzato:

1° a riformare gli ordinamenti amministrativi e contabili ed in particolare modo ad unificare, ridurre e rendere più spediti i controlli di ogni specie; e ad attuare un largo decentramento amministrativo con una maggiore autonomia degli Enti locali;

2° a sopprimere organi, istituti è funzioni, non strettamente necessari.

Il Governo del Re dovrà altresì proporzionare ai nuovi ordinamenti il personale, stabilendo per le singole Amministrazioni le nuove tabelle, organiche, il relativo trattamento economico e le norme di carriera con speciali provvidenze in favore degli impiegati ex combattenti di tutti i ruoli, compresi i magistrati e gli insegnanti.

La spesa massima risultante dai nuovi ordinamenti organici non potrà superare fino a tutto l'esercizio 1930-931, quella totale, per stipendi, indennità di carica, di funzioni ed altri speciali trattamenti, derivante dagli ordinamenti in vigore al 1° luglio 1921.