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REGIO DECRETO-LEGGE 7 aprile 1921, n. 640

Che apporta modificazioni alla legge 2 giugno 1910, n. 277 contenente provvedimenti per il demanio forestale e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura. (021U0640)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 aprile 1922, n. 643 (in G.U. 27/05/1922, n. 124).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-6-1921 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.
Vista la legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante provvedimenti per il Demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e coi ministri del tesoro, delle finanze, di giustizia e degli affari di culto, della marina, dei lavori pubblici dell'industria e commercio e del lavoro e della previdenza sociale. Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Consiglio superiore delle acque e foreste, istituito con l'articolo 5 della legge 2 giugno 1910, n. 277, prende la denominazione di «Consiglio superiore delle foreste».