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LEGGE 14 aprile 1921, n. 488

Che converte in legge il Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1627, relativo alla costituzione di un nuovo Ente denominato «Consorzio di credito per le opere pubbliche». (021U0488)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-4-1921 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto 2 settembre 1919, n. 1627, relativo alla costituzione di un nuovo Ente denominato: «Consorzio di credito per le opere pubbliche», con le seguenti modificazioni:

a) Art. 2, primo comma:

«Del Consorzio fanno parte la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e le Casse di risparmio che ne facciano domanda».

b) Art. 9, primo comma:

«Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto del presidente e di altri dieci membri, oltre di un delegato dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione».

Art. 9, secondo comma: Dopo le parole «due del Ministero dei lavori pubblici», aggiungere: «uno del Ministero dell'industria e commercio». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Peano - Bonomi.

Visto, Il guardasigilli: Fera.