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REGIO DECRETO 16 maggio 1920, n. 1908

Che sostituisce le disposizioni contenute nella parte III (Amministrazione economica e contabilità) del regolamento generale per gli stabilimenti carcerari 1° febbraio 1891, n. 260 (020U1908)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/1993)
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-7-1920
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il regolamento generale per gli  stabilimenti  carcerari  del
Regno approvato con R. decreto 1° febbraio 1891, n. 260; 
 
  Visto il R. decreto 1° giugno 1891, n. 261, portante  modificazioni
al detto regolamento generale; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari  dell'interno,  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto col ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Alle disposizioni  contenute  nella  parte  III  -  Amministrazione
economica  e  contabilita'  -  del  regolamento  generale   per   gli
stabilimenti carcerati del Regno, sono sostituite quelle  annesse  al
presente decreto, che saranno vidimate e sottoscritte d'ordine Nostro
dal ministro proponente. 
 
  Il presente decreto entrera' in vigore il 1° luglio 1920. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 16 maggio 1920. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                    Nitti - Luzzatti. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Falcioni.