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REGIO DECRETO 30 dicembre 1920, n. 1968

Che modifica l'art. 9 di quello 10 marzo 1910, n. 151, circa le retribuzioni dovute per la stazzatura delle navi. (020U1968)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-4-1921 al: 28-5-1928
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, approvato con Regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2ª), titolo secondo, capo VII, sez. III e IV;
Riconosciuta la opportunità di aumentare, tenendo conto della generale elevazione delle mercedi e del costo della vita, la retribuzione per la stazzatura delle navi;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro per l'industria e il commercio, di concerto coi Ministri del tesoro, delle finanze, della marina e della giustizia e affari del culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




All'art. 9 del R. decreto 10 marzo 1910, n. 151, è sostituito il seguente:

«Le retribuzioni dovute per la stazzatura delle navi, sono pagate direttamente dai proprietari, armatori o capitani, o dai loro rappresentanti, ai periti stazzatori nell'ufficio di porto, e sono regolati dalla seguente tariffa:

A) per la stazzatura eseguita in base alla regola prima delle vigenti norme per la stazzatura delle navi (articoli 5 e 19 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202).

1. Se si tratti di nave a vapore o motonave da carico: L. 0,48 per ogni tonnellata di stazza lorda fino a 500 tonnellate: L. 0,24 per ogni tonnellata di stazza lorda oltre le 500 e fino a 2000 tonnellate; L. 0,16 per ogni tonnellata di stazza lorda oltre le 2000 e fino a 5000 tonnellate; L. 0,08 per ogni tonnellata di stazza lorda oltre le 5000 tonnellate;

2. Se si tratti di nave a vapore o motonave per trasporto di passeggeri: L. 0,64 per ogni tonnellata di stazza lorda: fino a 500 tonnellate; L. 0,32 per ogni tonnellata di stazza lorda oltre le 500 e fino a 2000 tonnellate; L. 0,20 per ogni tonnellata di stazza lorda oltre le 2000 e fino a 4000 tonnellate; L. 0,12 per ogni tonnellata di stazza lorda oltre le 4000 e fino a 7000 tonnellate; L. 0,08 per ogni tonnellata di stazza lorda oltre le 7000 tonnellate.

3. Se si tratti di navi a vapore o motonavi destinate promiscuamente al carico di merci e al trasporto di passeggeri, si applica la media delle tariffe indicate ai precedenti paragrafi 1° e 2°.

4. Se si tratti di navi a vela: la misura stabilita per le navi a vapore e motonavi è diminuita del 30%. In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a lire cento:

B) Per una stazzatura eseguita in base alla regola seconda (art. 21 del citato regolamento): lire venti.

C) Per una stazzatura eseguita in base alla regola terza ed abbreviata (articoli 22 e 24 del citato regolamento) un quinto della misura stabilita per le stazzature eseguite in base alla regola prima con un minimo di lire trenta.

D) Per una stazzatura di mercanzie sopra coperta (art. 20 del citato regolamento) e del volume fittizio massimo che può essere occupato da merci sopra coperta: lire cinquanta. Questa retribuzione è corrisposta quando la misurazione avvenga isolatamente, e indipendentemente da quella della nave, mentre che se essa avvenga contemporaneamente alla misurazione della nave, le due stazze sono riunite in una sola, per la quale spetta al perito stazzatore una unica retribuzione calcolata come alle lettere A) e C).

I periti stazzatori hanno diritto al rimborso del biglietto di viaggio in prima classe e della spesa di vettura incontrata per via ordinaria e ad una diaria di lire quaranta quando siano chiamati ad esercitare le loro funzioni fuori della loro residenza.