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LEGGE 24 marzo 1921, n. 312

Che reca provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori. (021U0312)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  17-4-1921 al: 30-11-1925
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Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato a concedere le esenzioni dalle relative tasse ed imposte per il periodo di dieci anni a chi fra il 30 giugno 1919 e il 30 giugno 1925 avrà messo in uso scali di stazza lorda non inferiore a 4 tonnellate, con o senza motore ausiliario sia per esercitare la pesca che pel trasporto dei prodotti pescherecci.

Se tali scafi cessavo di funicolare per la pesca entro un triennio, dovranno gli armatori rimborsare lo Stato della totalità delle tasse ed imposte non pagate.

Per scafi adibiti alla pesca si intendono quelli usati per la pesca del pesce, delle aragoste, delle spugne e del corallo.