stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1920, n. 1907

Che apporta modificazioni a quello 2 aprile 1920, n. 451, concernente l'ordinamento del R. esercito. (020U1907)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  9-2-1921 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli articoli 7, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60, 63 e 64 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 451, sono sostituiti dai seguenti:

Stato maggiore generale del R. esercito e
comandi di grandi unità.

Art. 7. - Fanno parte dello stato maggiore generale del R. esercito:

a) i membri militari del Consiglio dell'esercito e cioè:

1° i quattro generali designati per l'eventuale comando di
una armata in guerra;

2° il capo di stato maggiore dell'esercito;

3° gli altri ufficiali generali chiamati a far parte del Consiglio stesso secondo le norme fissate per la sua costituzione;

b) il primo aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re;

c) il presidente del tribunale supremo di guerra e marina;

d) i 10 comandanti di corpo d'armata territoriale;

e) il direttore superiore delle scuole;

f) il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali;

g) l'ispettore generale del corpo della R. guardia di finanza;

h) il comandante generale del corpo della R. guardia di
pubblica sicurezza;

i) i 27 comandanti di divisione di fanteria, i 3 comandanti di
divisione alpina, il comandante di divisione di cavalleria,
il generale di divisione di artiglieria e il generale di
divisione del genio a disposizione per ispezioni;

l) gli ufficiali generali di arma combattente non compresi
negli articoli seguenti.

La composizione del Consiglio dell'esercito, le sue attribuzioni e quelle del capo di stato maggiore del R. esercito sono determinate con decreto Reale su proposta del Ministro della guerra, udito il Consiglio dei ministri.

Con decreto del ministro della guerra, di concerto con quello del tesoro, sarà stabilita la misura delle indennità spettanti ai componenti il Consiglio dell'esercito.

Ingegneri geografi e topografi dell'Istituto geografico militare.

Art. 47. - Il personale tecnico dell'Istituto geografico militare è costituito come appresso:

geodeta capo
ingegneri geografi
topografi capi
topografi.

Art. 48. - Il numero del predetto personale è determinato dalla seguente tabella:

1 geodeta capo
5 ingegneri geografi
17 topografi capi
87 topografi
-----
Totale 110
-----

Personale tecnico del genio.

Art. 49. - Il personale tecnico del genio comprende: Il direttore tecnico dell'istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica; ingegneri elettricisti addetti all'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio; dottori in chimica addetti al laboratorio pirotecnico e di studi chimici del genio.

Art. 50. - Il numero del predetto personale è determinato dalla seguente tabella:

1 direttore tecnico dell'Istituto centrale di
radiologia ed elettrotecnica
2 ingegneri elettricisti
2 dottori in chimica
-----
Totale 5
-----

Ragionieri di artiglieria.

Art. 57. - I ragionieri di artiglieria si distinguono in:

ragioniere di artiglieria superiore
ragionieri di artiglieria capi
ragionieri di artiglieria

Art. 58. - Il numero dei predetti ragionieri di artiglieria è determinato dalla seguente tabella: (1)

1 ragioniere di artiglieria superiore
44 ragionieri di artiglieria capi
101 ragionieri di artiglieria
-----
Totale 146
-----

---------------
(1) Non sono compresi i ragionieri di artiglieria che
sono portati nel quadro organico del R. corpo di
truppe coloniali e quelli fuori ruolo.

Capi tecnici di artiglieria e del genio.

Art. 59. - I capi temici di artiglieria e del genio si distinguono in:
capi tecnici capi officina
capi tecnici

Art. 60. - Il numero dei predetti capi tecnici è determinato dalla seguente tabella: (1)
31 capi tecnici capi officina
86 capi tecnici
-----
Totale 117
-----

---------------
(1) Non sono compresi i capi tecnici di artiglieria e
del genio che sono portati nel quadro organico del
R. corpo di truppe coloniali; quelli fuori ruolo e
quelli a disposizione del Ministero della marina.

Personali delle Amministrazioni militari dipendenti.

Art. 63. - Il personale d'ordine delle Amministrazioni militari dipendenti di cui alle lettere i), l), m), dell'art. 46 è suddiviso nelle seguenti categorie e gradi:

a) archivisti delle Amministrazioni militari dipendenti;
applicati delle Amministrazioni militari dipendenti;

b) primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari;
ufficiali d'ordine dei magazzini militari;

c) primi assistenti del genio militare;
assistenti del genio militare.

Art. 64. - Il numero complessivo per ciascuna categoria di detti personali e la sua ripartizione per gradi, sono determinati dalla seguente tabella: (1)

683 archivisti delle Amministrazioni militati dipendenti;
1024 applicati delle Amministrazioni militari dipendenti -----
Totale 1707
-----

161 primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari;
241 ufficiali d'ordine dei magazzini militari
-----
Totale 402
-----

84 primi assistenti del genio;
126 assistenti del genio
-----
Totale 210
-----

---------------
(1) Non sono compresi gli impiegati d'ordine delle tre
suddette categorie che sono portati nel quadro
organico del R. corpo di truppe coloniali e i posti
occupati dai sottufficiali in servizio sedentario.