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REGIO DECRETO 21 dicembre 1919, n. 2662

Contenente provvedimenti a favore dei capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali. (019U2662)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  30-4-1920 al: 31-12-1921
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 31 marzo 1874, n. 1921 (serie 2ª), con cui fu approvato il regolamento relativo al personale dei cantonieri e capi cantonieri addetti al servizio di manutenzione delle strade nazionali;
Visto il R. decreto 20 novembre 1908, n. 716, che modificò due articoli del regolamento stesso;
Ritenuta l'opportunità di una deroga temporanea all'art. 3° (2° comma), del detto regolamento, circa il limite massimo di età dal medesimo fissato per l'ammissione in servizio dei cantonieri suindicati, allo scopo di facilitare l'assunzione del nuovo personale, e di dar modo a coloro che hanno preso parte alla recente guerra di concorrere ai posti disponibili;
Considerata la necessità di elevare la misura del salario stabilito pei capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali, in seguito all'aumento del costo della vita, nonché di corrispondere una speciale indennità agli agenti non provvisti di alloggio in una casa cantoniera;
Udito il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di Concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il limite massimo di età di anni 35, stabilito dal secondo comma dell'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 31 marzo 1874, n. 1921, per l'ammissione dei cantonieri delle strade nazionali, è elevato, per la durata di un biennio dalla pubblicazione del presente decreto, ad anni 40.