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REGIO DECRETO 21 dicembre 1919, n. 2662

Contenente provvedimenti a favore dei capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali. (019U2662)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 30-4-1920
al: 31-12-1921
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 31 marzo 1874, n. 1921 (serie 2ª), con  cui  fu
approvato il regolamento relativo al personale dei cantonieri e  capi
cantonieri  addetti  al  servizio  di   manutenzione   delle   strade
nazionali; 
 
  Visto il R. decreto 20 novembre 1908, n.  716,  che  modifico'  due
articoli del regolamento stesso; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di una deroga temporanea  all'art.  3°  (2°
comma), del detto regolamento, circa il limite massimo  di  eta'  dal
medesimo  fissato  per  l'ammissione  in  servizio   dei   cantonieri
suindicati,  allo  scopo  di  facilitare   l'assunzione   del   nuovo
personale, e di dar modo a coloro che hanno preso parte alla  recente
guerra di concorrere ai posti disponibili; 
 
  Considerata  la  necessita'  di  elevare  la  misura  del   salario
stabilito pei capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali, in
seguito all'aumento del costo della vita,  nonche'  di  corrispondere
una speciale indennita' agli agenti non provvisti di alloggio in  una
casa cantoniera; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori
pubblici, di Concerto con quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il limite massimo di eta' di anni 35, stabilito dal  secondo  comma
dell'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 31  marzo  1874,
n. 1921, per l'ammissione dei cantonieri delle strade  nazionali,  e'
elevato, per la durata di un biennio dalla pubblicazione del presente
decreto, ad anni 40.