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REGIO DECRETO-LEGGE 29 agosto 1919, n. 2650

Contenente disposizioni per lo assetto edilizio della R. Università di Padova. (019U2650)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293 (in G.U. 12/11/1923, n.265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-4-1920 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1660, col quale fu approvata la convenzione suppletiva stipulata il 19 febbraio 1916 fra il Governo e gli Enti locali veneti per provvedere con unità d'indirizzo all'applicazione ed alla esecuzione delle opere dipendenti dalle convenzioni approvate con le leggi 10 gennaio 1904, n. 26, e 22 giugno 1913, n. 856, per l'assetto edilizio della R.
Università di Padova;
Visto che per provvedere al maggiore fabbisogno necessario per condurne a termine il piano di opere previsto dalle convenzioni surriferite in confronto agli stanziamenti deliberati in base alla convenzione stessa, tenuto conto degli aumenti di prezzi riferibili alle attuali condizioni del mercato e dell'industria edilizia è stata assegnata dal Governo la somma di L. 2.500.000 sui fondi autorizzati dal decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, allo scopo di promuovere l'incremento delle opere per il completo e definitivo assetto della R. Università di Padova; Riconosciuta la opportunità di eseguire, nella gestione ed erogazione di tale fondo, lo stesso indirizzo e le stesse speciali modalità stabilite dall'art. 3 della convenzione approvata con la legge 22 giugno 1913,
n. 856, allegato C;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Per la gestione ed erogazione del fondo di lire 2.500.000 assegnato sulle somme stanziate al capitolo 136-bis del bilancio passivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio corrente per provvedere al maggior fabbisogno necessario per proseguire le opere di assetto edilizio della R. Università di Padova, in dipendenza delle convenzioni stipulate fra il Governo e gli Enti locali veneti sono applicabili le stesse speciali modalità stabilite dall'art. 3 della convenzione approvata dalla legge 22 giugno 1913, n. 856, allegato C.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - BACCELLI - SCHANZER.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.