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REGIO DECRETO 22 gennaio 1920, n. 100

Che consente speciali facilitazioni per la immatricolazione nelle RR. Università o nei RR. Istituti di istruzione superiore agli ufficiali che lasciano il servizio per riduzione di quadri. (020U0100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  6-3-1920 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, numero 795;
Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;
Udito il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli ufficiali del R. esercito in servizio attivo permanente, i quali per l'attuale riduzione dei quadri cesseranno da tale stato, potranno, se forniti del prescritto titolo di studi medi, ottenere l'immatricolazione alle Regie Università od ai Regi Istituti di istruzione superiore con l'abbreviazione di un anno di corso, qualunque sia la Facoltà o scuola da essi prescelta.