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REGIO DECRETO 28 settembre 1919, n. 2514

Che autorizza la Camera di commercio e industria di Fermo ad imporre una tassa sugli esercenti commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto camerale. (019U2514)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  28-2-1920 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria e il regolamento approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge medesima;
Viste le deliberazioni della Camera di commercio e industria di Fermo 12 agosto 1915 e 25 ottobre 1917;
Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato, per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La Camera di commercio e industria di Fermo è autorizzata ad imporre sugli esercenti commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto camerale una tassa in base alla tariffa seguente:

1° per esercizi temporanei di manifatture, mercerie, chincaglierie, confezioni e mode:

da uno a quindici giorni, L. 15;

per un mese, L. 25;

per ogni mese successivo o frazione di mese, L. 10.

2º per ogni altro esercizio temporaneo in locali chiusi:

da uno a quindici giorni, L. 12;

per un mese, L. 20;

per ogni mese successivo o frazione di mese, L. 8.

per ogni altro esercizio temporaneo esercitato su vie, piazze ed aree pubbliche o cortili e anditi di palazzi con banchi fino alla superficie di quattro metri quadrati, la tassa è:

per ogni settimana o frazione di settimana, L. 3;

per ogni metro quadrato in più, L. 0.75.

Per gli esercenti il commercio girovago:

1° agli esercenti che conducono la loro merce su carretti a mano, per bimestre, L. 3;

2° agli esercenti la cui merce viene trainata da cavalli, asini, muli, oppure con altri mezzi di locomozione animale o meccanica, per bimestre e per veicolo, L. 6.