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REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1919, n. 2612

Che proroga il termine di cui all'articolo unico del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2262 concernente la nomina ai posti vacanti nei ruoli del personale dei Ministeri dell'industria e dell'agricoltura. (019U2612)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-2-1920 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2262;

Considerato che non tutti i concorsi aperti in applicazione dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1793 e numero 1794 sono stati espletati;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine del 31 dicembre 1919 di cui all'articolo unico del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2262, è prorogato al 29 febbraio 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

Nitti - Ferraris - Visocchi.

Visto, Il guardasigilli: Mortara.