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REGIO DECRETO-LEGGE 22 novembre 1919, n. 2588

Che reca provvedimenti a favore dei Comuni danneggiati dal ciclone del 30 agosto 1919 in provincia di Udine. (019U2588)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/11/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-11-1920 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri, segretari di Stato per il tesoro, per le finanze e per le terre liberate;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzata la spESa di L. 1.000.000, da stanziarsi nella parte straordinaria dello stato di previsione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio in corso, per provvedere nei comuni di San Giorgio di Richinvelda, Artegna e Buia, in provincia di Udine, danneggiati dal ciclone del 30 agosto 1919:

a) alle demolizioni, ai puntellamenti di edifici pericolanti e agli sgomberi di aree pubbliche;

b) al restauro degli stabili che non potrebbero dare sicura abitazione alle persone che li occupano senza la esecuzione dei lavori di riparazione;

c) alla concessione di sussidi in misura non superiore alla metà della spesa strettamente necessaria per riparare edifici pubblici provinciali e comunali o appartenenti ad enti morali, ed edifici di uso pubblico.

Alla iscrizione della predetta somma di L. 1.000.000 sarà provveduto con decreto del ministro del tesoro con contemporanea diminuzione per egual somma degli stanziamenti di altri capitoli della parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1919-920.