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REGIO DECRETO-LEGGE 22 novembre 1919, n. 2587

Che reca provvedimenti a favore delle località danneggiate dalla eruzione dello Stromboli del 22 maggio 1919 e dall'aeremoto del 21 settembre dello stesso anno. (019U2587)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/11/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-11-1919 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri segretari di Stato per il tesoro e per le finanze.

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzata la spesa di L. 200,000, da stanziarsi nella parte straordinaria dello stato di previsione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio in corso, per provvedere nelle località danneggiate dall'eruzione dello Stromboli del 22 maggio 1919;

a) alle demolizioni, ai puntellamenti di edifici pericolanti e agli sgombri di aree pubbliche;

b) alla costruzione di ricoveri per le famiglie rimaste senza tetto ed alle opere accessorie;

c) al restauro degli stabili danneggiati appartenenti a privati, compresa la riparazione o la rinnovazione degli infissi;

d) alla concessione di sussidi in misura non superiore alla metà della spesa strettamente necessaria per riparare edifici di uso pubblico.

Alla iscrizione della predetta somma di L. 200.000 sarà provveduto con decreto del ministro del tesoro con contemporanea diminuzione per egual somma degli stanziamenti di altri capitoli della parte straordinaria del bilancio dal Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1919-920.