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REGIO DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1919, n. 2401

Che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica. (019U2401)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  7-1-1920 al: 30-6-1927
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



In Cirenaica sono considerati cittadini italiani, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto:

1° i nati nella Cirenaica alla data del presente decreto, dovunque residenti che non godano già dell'effettiva qualità di cittadini italiani metropolitani, ovvero di cittadini o sudditi stranieri, conformemente alle leggi italiane;

2° il figlio di padre cittadino come al numero precedente;

3° il figlio di madre cittadina come ai numeri precedenti, se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né la cittadinanza o sudditanza di altro Stato;

4° chi è nato in Cirenaica, se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, né la cittadinanza o sudditanza di altro Stato;

5° la donna suddita italiana o straniera maritata ad un cittadino come ai numeri precedenti.