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REGIO DECRETO-LEGGE 13 novembre 1919, n. 2205

Che approva il testo unico dei provvedimenti sulla emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti. (019U2205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/02/1967)
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Testo in vigore dal: 11-12-1919
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1901, n. 23, sulla emigrazione; 
 
  Vista la legge 17  luglio  1910,  n.  338,  che  stabilisce  alcuni
provvedimenti riguardanti l'emigrazione; 
 
  Vista la legge 2 agosto 1913, n. 1075, recante provvedimenti per la
tutela giuridica degli emigranti; 
 
  Vista la legge 24 gennaio 1915, n. 173, che  modifica  la  legge  2
agosto 1913, n. 1075, per la tutela giuridica degli emigranti; 
 
  Visto il decreto legge Luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1379  che
demanda alla competenza degli  ispettori  dell'emigrazione  tutte  le
controversie contemplate nella legge 2 agosto 1913, n. 1075,  per  la
tutela giuridica degli emigranti; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 16 maggio 1919, n. 1093, che
stabilisce  l'obbligo  del  passaporto  per  i  cittadini  che   sono
considerati e si presumono emigranti; 
 
  Visti i decreti-legge Lungotenenziali 7 novembre 1918, n.  1723,  e
30 giugno 1919, n. 1185, che  portano  modificazioni  all'ordinamento
delle   cariche   direttive   ed    ispettive    del    Commissariato
dell'emigrazione; 
 
  Ritenuta la necessita' di coordinare e di  unificare  in  un  corpo
organico i provvedimenti legislativi finora  in  vigore  sui  servizi
dell'emigrazione e sulla tutela degli emigranti; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Su proposta del ministro  degli  affari  esteri,  di  concerto  coi
ministri  dell'interno,  delle  finanze,  del  tesoro,  di  grazia  e
giustizia, della guerra, della  marina,  dei  trasporti  marittimi  e
ferroviari, dell'industria,  commercio  e  lavoro,  dell'agricoltura,
dell'istruzione e delle poste e telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  E' approvato il testo che coordina i provvedimenti sull'emigrazione
e sulla tutela giuridica degli emigranti, annesso al presente decreto
e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.