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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 18 maggio 1919, n. 1093

Che stabilisce l'obbligo del passaporto per i cittadini che sono considerati o si presumono emigranti, fissando altresì norme per il suo rilascio e le penalità da infliggersi ai contravventori. (019U1093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 16 giugno 1927, n. 985 (in G.U. 02/07/1927, n.151).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  27-7-1919

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri di concerto coi ministri dell'interno e delle finanze;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I cittadini che a norma delle leggi e dei regolamenti sull'emigrazione sono considerati o si presumono emigranti, per uscire dal Regno devono essere muniti di passaporto per l'estero.

Il passaporto per l'estero per i cittadini, di cui al comma precedente è rilasciato dalle autorità competenti indicate nell'art. 1 del R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36, secondo le istruzioni impartite dal Commissariato dell'emigrazione.