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REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1919, n. 1971

Che regola lo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato. (019U1971)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-12-1919 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e del ministro segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I gradi della carriera amministrativa nell'Amministrazione centrale sono i seguenti:

direttore generale;

direttore capo di divisione;

segretario.

In ogni Direzione generale il ministro può designare uno o più direttori capi di divisione incaricati di coadiuvare ed, occorrendo, di supplire il direttore generale.

In ogni divisione il direttore generale può designare uno o più segretari incaricati di coadiuvare ed, occorrendo, di supplire il direttore capo di divisione, ed ove sia il caso di presiedere ai reparti di servizio.