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REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1919, n. 1970

Che stabilisce il trattamento di pensione degl'impiegati dello Stato e dei militari del R. esercito e della R. marina. (019U1970)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1919
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 agosto 1921, n. 1144 (in G.U. 01/09/1921, n. 207).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 1-10-1919
al: 8-10-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  il
tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  La ritenuta stabilita dall'art. 3 della legge  7  luglio  1876,  n.
3212 (serie 2ª),  sugli  stipendi  ed  i  maggiori  assegni  fissi  e
personali degli impiegati civili al servizio dello Stato, sugli aggi,
sulle riscossioni e sugli altri proventi, e' fissata nella misura del
sei per cento degli stipendi ed assegni predetti.