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REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1919, n. 1970

Che stabilisce il trattamento di pensione degl'impiegati dello Stato e dei militari del R. esercito e della R. marina. (019U1970)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1919
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 agosto 1921, n. 1144 (in G.U. 01/09/1921, n. 207).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  1-10-1919 al: 8-10-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La ritenuta stabilita dall'art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (serie 2ª), sugli stipendi ed i maggiori assegni fissi e personali degli impiegati civili al servizio dello Stato, sugli aggi, sulle riscossioni e sugli altri proventi, è fissata nella misura del sei per cento degli stipendi ed assegni predetti.