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REGIO DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1919, n. 1936

Che aumenta lo stanziamento del capitolo 4 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920. (019U1936)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/10/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293 (in G.U. 12/11/1923, n. 265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-10-1919 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314;

Visto il decreto Reale 20 luglio 1919, n. 1232;

Vista la legge 27 luglio 1919 n 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 4 «Retribuzioni e indennità caro-viveri al personale avventizio» dello stato di previsione del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra per l'esercizio finanziario 1919-920; è aumentato di lire un milione cinquecentomila (1500000).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - SCHANZER - DA COMO.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.