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REGIO DECRETO-LEGGE 2 settembre 1919, n. 1627

Che istituisce, con sede in Roma, un ente denominato «Consorzio di credito per opere pubbliche» determinandone l'ordinamento. (019U1627)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/09/1919
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 aprile 1921, n. 488 (in G.U. 27/04/1921, n. 99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-9-1919 al: 18-2-1981
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È costituito, con sedo in Roma, un ente denominato «Consorzio di credito per le opere pubbliche». Ha lo scopo di concedere mutui per la esecuzione di opere pubbliche, garantiti dalla cessione di annualità a carico dello Stato, e da delegazioni di tributi, esigibili con i privilegi delle imposte dirette, che siano rilasciate da Provincie, Comuni, Consorzi e dall'Opera nazionale dei combattenti in dipendenza delle bonifiche idrauliche ed agrarie da essa eseguite.