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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 16 marzo 1919, n. 1521

Che proroga il termine per l'attuazione del piano speciale di risanamento della città di Bologna. (019U1521)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/09/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-9-1919 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Ritenuta la necessità di prorogare il termine per la attuazione del piano speciale di risanamento della città di Bologna, approvato con R. decreto 22 luglio 1887 e successivamente protratto con le leggi 11 aprile 1889, n. 6020, 29 giugno 1902, n. 256, 11 luglio 1907, n. 459, e 4 giugno 1914, n. 539 fino al 23 aprile 1919;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il termine per l'attuazione del piano speciale di risanamento della città di Bologna, approvato con Regio decreto 22 luglio 1887 e successivamente protratto con leggi 11 aprile 1889, n. 6020, 29 giugno 1902, n. 256, 11 luglio 1907, n. 459, e 4 giugno 1914, n. 539, è prorogato fino al 23 aprile 1923.

Nel compimento delle opere del suddetto risanamento il comune di Bologna potrà continuare ad avvalersi delle disposizioni speciali degli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 25 gennaio 1885, n. 2892.