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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 6 luglio 1919, n. 1420

Concernente la decorrenza degli assegni nei casi di promozione postuma di ufficiali del R. esercito e della R. marina alle cui famiglie spetti la pensione privilegiata di guerra. (019U1420)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-9-1919 al: 15-12-2009
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Art. 1




Nei casi di promozione postuma di ufficiali del Regio esercito e della Regia marina alle cui famiglie spetti la pensione privilegiata di guerra, gli assegni relativi al nuovo grado debbono, ai soli effetti della liquidazione della pensione anzidetta, essere considerati come decorrenti dalla data a cui è fatta risalire l'anzianità del grado.

La presente disposizione ha effetto retroattivo, non oltre però il 29 settembre 1911, data in cui ha effetto la legge 23 giugno 1912, n. 667.