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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1919, n. 1359

Che istituisce, con sede in Ancona, un ente autonomo con la denominazione di «Ente portuale di Ancona», per la costruzione delle opere e l'esercizio di quel porto. (019U1359)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/08/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-8-1919 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici di concerto coi ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti marittimi e ferroviari; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È istituito per la durata di anni sessanta un ente autonomo con la denominazione di «Ente portuale di Ancona», con sede in Ancona, per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto.

L'Ente sarà amministrato da un consiglio composto di:

a) un presidente nominato con R. decreto su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro dei trasporti marittimi e ferroviari;

b) due membri (uno tecnico ed uno amministrativo) nominati dal ministro dei lavori pubblici;

c) un membro nominato dal ministro del tesoro;

d) un membro nominato dal ministro della marina;

e) due membri (uno in rappresentanza delle ferrovie dello Stato ed uno dell'Amministrazione della marina mercantile) nominati dal Ministro dei trasporti marittimi e ferroviari;

f) un rappresentante della Provincia e due del Comune eletti rispettivamente dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale anche fuori del proprio seno;

g) un rappresentante della Camera di commercio di Ancona.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il vice presidente.

Il presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione durano in caria quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione presenterà, entro due mesi dalla sua costituzione, ai ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e del tesoro, il regolamento per il funzionamento dell'Ente, da approvarsi con le eventuali modifiche, mediante R. decreto, su proposta dei ministri anzidetti.

Con tale regolamento saranno altresì fissate le attribuzioni dei Consiglio e del presidente.