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REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1919, n. 1271

Che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui ai Consorzi per opere di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani e per opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria. (019U1271)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/08/1919
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 aprile 1921, n. 541 (in G.U. 02/05/1921, n.103).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-8-1919 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La Cassa depositi e prestiti è autorizzata per il periodo di un decennio, a decorrere dalla pubblicazione della pace, a concedere, con le norme del proprio Istituto e con estensione anche del disposto dell'art. 78 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, ai Consorzi concessionari di opere di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani e di opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria, i mutui occorrenti per lo svolgimento del programma di esecuzione delle opere concesse.

I mutui saranno concessi gradualmente in corrispondenza ai vari lotti di opere indicati in detto programma, e, nell'esclusivo riguardo della graduatoria dei mutui da concedersi, sarà sentito il parere del Comitato istituito in base all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1597.