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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1919, n. 662

Che estende ad alcune zone della provincia romana le disposizioni del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e della legge 17 luglio 1910, numero 491, e stabilisce altri provvedimenti per la bonifica dell'Agro romano. (019U0662)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/05/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-5-1919 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernenti il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri segretari di Stato per l'interno, per i lavori pubblici, per la grazia e giustizia e culti, pel tesoro e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le disposizioni del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e della legge 17 luglio 1910, n. 491, per il bonificamento dell'Agro romano e del presente decreto Luogotenenziale sono estese alle seguenti zone della provincia di Roma:

a) i terreni dell'Agro pontino compresi tra la base dei monti Lepini e colli Albani, il mar Tirreno e costituenti la parte pianeggiante dei terreni dei comuni di Cisterna, Sermoneta, Sezze Romano, Piperno, Sonnino, Terracina, San Felice Circeo;

b) i terreni della valle del Tevere compresi nei territori dei comuni di Monterotondo, Palombara Sabina, Montelibretti, Riano, Castelnuovo di Porto, Leprignano e Fiano Romano;

c) i terreni dei territori dei comuni di Anzio e Nettuno.