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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 13 aprile 1919, n. 568

Recante provvedimenti per opere pubbliche a favore di alcune Provincie meridionali. (019U0568)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/05/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-5-1919 al: 24-1-1920
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con il ministro segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La disposizione dell'art. 3, comma terzo, del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dal decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, si applicherà nelle Provincie indicate nei detti decreti anche alle strade che all'entrata in vigore dei detti decreti si trovavano già in costruzione in dipendenza della legge 8 luglio 1903, n. 312, degli articoli 53 e seguenti della legge 15 luglio 1906, n. 383, dell'art. 70 del testo unico delle leggi a favore della Sardegna, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, e degli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371.

Le riparazioni straordinarie eventualmente occorrenti saranno pure eseguite dalle Provincie e le relative spese saranno ripartite nella stessa ragione di quelle di manutenzione.